sabato, 27 Luglio 2024
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Veranda con paratie scorrevoli, quale autorizzazione serve al ristorante?

In apertura della nostra rassegna sentenze settimanaleper le materie dell’edilizia e dell’urbanistica, troviamo: veranda con paratie scorrevoli, quale autorizzazione serve al ristorante? E per una struttura in ferro con copertura in telo? Installazione di una sbarra sollevabile per parcheggio, serve la SCIA?

E ancora: istanza di verifica su SCIA presentata da condomino, l’amministrazione deve provvedere? Diffida e demolizione per abuso su suolo pubblico, serve comunicazione di avvio procedimento?

UTILE!! >>>> Guida alle pratiche amministrative che deve avviare un soggetto intenzionato a eseguire un intervento edilizio. Dal permesso di costruire a SCIA e CILA 

Veranda con paratie scorrevoli, quale autorizzazione serve al ristorante?

TAR Liguria, sez. II, sent. 5 maggio 2021, n. 408

Serve il permesso di costruire per un manufatto chiuso con paratie scorrevoli e tenda retrattile adibito al servizio di un ristorante, non essendo qualificabile quale mera pergotenda

In via generale, occorre osservare che la giurisprudenza ha puntualmente perimetrato l’ambito dell’attività edilizia libera, con riferimento ai manufatti leggeri diretti a soddisfare esigenze temporanee, affermando che la tenda munita di una struttura di supporto (c.d. “pergotenda”) in tanto vi rientra, in quanto l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno, rispetto alla quale la struttura rappresenti un mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della stessa.

Inoltre, gli elementi di copertura e di chiusura devono essere in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione, perché è proprio in ragione dell’inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l’insieme non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (in questo senso si v. TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. n. 1263 del 2017 e giurisprudenza ivi citata, nonché, più di recente, tra le tante, Cons. St., sez. VI, sent. n. 1783 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sent. n. 3370 del 2020).

Conseguentemente, non è una mera pergotenda liberamente installabile ma un’opera necessitante del permesso di costruire un manufatto che «ha una forma rettangolare, con lati di mt. 8,10 circa x mt. 3,50 circa con copertura ed altezza di mt. 3,32 circa nel punto più alto e mt. 2,52 circa in quello più basso; […]  fissato su di una base di legno, risulta chiuso su tutti i lati da paratie in alluminio anodizzato e vetrate scorrevoli, che ne rendono possibile l’accesso da più parti, […] con copertura retrattile e motorizzata, […] ancorata sul lato nord ai pilastri del porticato del condominio […] con all’interno “presenti tavoli con sedie, due monitor televisivi ed un sistema di illuminazione”.

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I materiali utilizzati (alluminio e vetro per i lati, legno per la base), la chiusura dello spazio su tutti i lati e la circostanza che l’accesso avvenga per il tramite delle vetrate scorrevoli, sono tutti elementi che conducono a escludere che la struttura rappresenti un mero accessorio rispetto alla tenda e a ritenere piuttosto che essa sia volta a chiudere stabilmente lo spazio, aumentando la superficie e il volume utilizzabili per l’attività di ristorazione, e configurandosi così quale organismo edilizio autonomo.

L’autonomia dell’opera è apprezzabile anche dalla sua funzione, in quanto mediante la stessa viene sostanzialmente realizzato uno stabile ampliamento della superficie chiusa adibita a ristorante, come confermato dalla presenza di tavoli con sedie, dei monitor televisivi e del sistema di illuminazione, elementi tutti che portano a escludere anche che abbia natura pertinenziale (in questi termini, si v. anche, tra le più recenti, TAR Umbria, sent. n. 310 del 2020, resa in relazione all’installazione di una pergotenda retrattile telonata e di pompe di calore a servizio di una pizzeria nel terrazzo di pertinenza).

Struttura in ferro con copertura in telo?

TAR Toscana, sez. III, sent. 4 maggio 2021, n. 642

Serve il permesso di costruire per una struttura in ferro con copertura in telo plastificato retrattile, di importanti dimensioni, destinata al servizio di un’attività ristorazione

I manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio, seppure amovibili, vanno considerati alla stregua di vere e proprie costruzioni che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando l’eventuale assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l’utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale (cfr. TAR Toscana, sez. III, n. 556 del 2018).

Conseguentemente, non è una mera pertinenzauna struttura in ferro con copertura in telo plastificato retrattile, destinata all’ampliamento della superficie utile per la somministrazione e ristorazione, che occupa un’area di circa 50 mq.”; al contrario, deve ritenersi che la struttura, adiacente all’esercizio commerciale, per la sua destinazione d’uso e per l’idoneità ad ampliare la superficie di somministrazione al pubblico, necessita del rilascio del permesso di costruire.

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Installazione di una sbarra sollevabile per parcheggio, serve la SCIA?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 5 maggio 2021, n. 5251

Serve una SCIA per l’installazione di una sbarra sollevabile in metallo, delimitante il confine dell’area di parcheggio condominiale

L’installazione di una sbarra sollevabile in metallo, delimitante il confine dell’area di parcheggio condominiale, non rappresenta un intervento meramente manutentivo, non soggetto ad autorizzazione edilizia, ma richiede la presentazione di una previa SCIA, ex art. 22 del D.P.R. n.380 del 2001 e, in sua assenza, implica l’assunzione di un’apposita misura sanzionatoria a carattere pecuniario, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. TAR Puglia-Lecce, III, n.1801 del 2013).

Nessun rilievo può assumere il fatto che l’opera sia collocata in area privata, essendo la necessità del titolo edilizio rapportata all’entità e alle caratteristiche dell’intervento e non alla sua collocazione su suolo pubblico piuttosto che privato (arg. ex art.35 del D.P.R. n.380 del 2001).

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Istanza di verifica su SCIA presentata da condomino, l’amministrazione deve provvedere?

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 3 maggio 2021, n. 2950

L’amministrazione deve provvedere alle necessarie verifiche dinanzi ad una richiesta di verifica, presentata dal condomino, sulla legittimità di una SCIA

Nell’ipotesi di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività reputate illegittime, i soggetti che si considerano lesi dall’attività edilizia possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’ente locale e, in caso di inerzia di quest’ultimo, esperire l’azione avverso il silenzio ex art. 31 c.p.a., in quanto la SCIA non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile e l’unica azione proponibile dagli interessati è quella avverso il silenzio della p.a., ai sensi dell’ art. 19, comma 6 ter della legge n. 241/1990 (cfr., tra le tante, Corte Costituzionale, 13 marzo 2019, n. 45; Cons. Stato Sez. II,12 marzo 2020, n. 1795; Sez. IV, 2 marzo 2018, n. 1309).

In particolare, la norma citata stabilisce espressamente che la SCIA non può costituire oggetto di diretto impugnativa ad opera del terzo che può, tuttavia, “sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104”.

A fronte dell’istanza, presentata dal condominio e finalizzata all’effettuazione delle verifiche, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, dando un espresso riscontro alla diffida presentata (con provvedimento positivo o negativo che sia) in relazione ai profili di illegittimità ivi evidenziati.

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Diffida e demolizione per abuso su suolo pubblico, serve comunicazione di avvio procedimento?

TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 5 maggio 2021, n. 908

La diffida e la demolizione nel caso di abuso su suolo pubblico non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento

La demolizione ex art. 35 d.p.r. 380/2001, come anche la diffida che la precede, in materia di abusi su suolo pubblico, costituisce atto strettamente vincolato ai presupposti di legge (sussistenza di un’opera abusiva su suolo pubblico); sicché, per costante giurisprudenza, non necessita di essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non è prevista, in capo all’amministrazione, la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico influenzabili da una fattiva partecipazione del soggetto destinatario (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 775, T.A.R. Napoli, Sez. IV, 23 gennaio 2020, n. 327; Cons. Stato, Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 561).

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

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Articolo pubblicato da ediltecnico.it

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