giovedì, 3 Ottobre 2024
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Quando la casa si definisce “coniugale” o “familiare”

Il legislatore non fornisce una definizione univoca di “casa coniugale/familiare”. La definizione di “casa familiare/coniugale” è, infatti, di origine giurisprudenziale.

La nozione vale ai fini dell’assegnazione di tale immobile durante una separazione della coppia. Ciò che definisce la casa familiare è il rapporto “attuale e di fatto” fra la famiglia e l’immobile. Essa, più precisamente, è il bene immobile in cui si svolgeva stabilmente la vita della famiglia prima della crisi ed è, quindi, necessario, affinché possa assumere tale qualificazione, che al momento della separazione la famiglia viva effettivamente in quella casa.

“L’assegnazione della casa familiare […] rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità. […]” (Cass. civ. 4 novembre 2015, n. 22581).

È importante sapere che:

  1. Un immobile viene definito “casa coniugale” indipendentemente dalla proprietà di esso. Può essere di proprietà di uno o entrambi i coniugi, in locazione o di proprietà di terzi (ad esempio i suoceri) o in comodato. Con particolare riferimento alla locazione, l’art. 6, legge n. 392 del 1978, prevede espressamente la successione ex lege nel contratto di locazione per il coniuge assegnatario.
  2. Nella separazione consensuale, la casa familiare può essere diversa da quella precedente, se è garantita la stabilità per i figli.
  3. I provvedimenti riguardano non solo l’immobile ma anche i mobili. Il coniuge non assegnatario può portare con sé i beni personali e quelli necessari per il lavoro, salvo diverso accordo tra i coniugi.

La casa familiare non può, infine:

  1. essere una “casa vacanze” o comunque un alloggio utilizzato saltuariamente.
  2. un immobile acquistato ma non ancora trasferito prima della crisi.

    Avv. Maria Pia Capozza

  Area Legale Confabitare Roma

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