venerdì, 19 Aprile 2024
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Tetti di spesa Superbonus, come si calcolano le pertinenze distintamente accatastate

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Proprietario unico di un intero fabbricato, composto da un’abitazione con relativo garage di pertinenza, autonomamente accatastati, e altre due unità immobiliari, accatastate C/2 (Magazzini e locali di deposito) e C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro), attigue ma indipendenti dall’abitazione. Come regolarsi ai fini del Superbonus sia per il consolidamento (Super Sismabonus) che di tipo energetico (Super Ecobonus) in relazione ai tetti di spesa?

Tetti di spesa Superbonus, come calcolarli

In sostanza: come va calcolato l’ammontare massimo previsto per ciascuna tipologia di interventi; moltiplicato per quattro, ossia per il numero di unità immobiliari distintamente accatastate, ciascuna voce di spesa, o ci si deve regolare diversamente?

Questa la domanda posta all’Agenzia delle entrate da un contribuente che, giustamente, voleva avere certezze prima di avviare i lavori consistenti nella trasformazione e accorpamento delle unità immobiliari per realizzare un unico appartamento con pertinenza senza variazione di cubatura. La risposta colma una lacuna. Nella circolare 30 dell’Agenzia del 22 dicembre scorso, infatti, erano state date indicazioni in materia, relative, però, espressamente ai casi di mini condomini.

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I calcoli per i condomini

Nella circolare, al punto 4.4.4  era stato espressamente chiarito che “conformemente a quanto previsto per l’Ecobonus e per il Sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”, a prescindere dal fatto che queste fossero dotate o meno di impianto di riscaldamento (punto 4.4.5).

Leggi anche Esempio pratico Superbonus: caso di ristrutturazione e costo netto

Ma queste queste modalità di calcolo vanno applicate anche nel caso del proprietario unico della palazzina, dato che questa tipologia di edifici è stata ammessa godere del Superbonus insieme ai condomini (vale a dire alla lettera a del comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio)? No, ha risposto l’Agenzia, i calcoli in questo caso vanno fatti in maniera diversa. Ecco come.

Regole ad hoc per proprietario unico di più unità immobiliari

Nella risposta 242 del 13 aprile scorso si legge dunque che, in riferimento agli edifici di un unico proprietario “in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate“. Quindi nel caso in questione:

  • per gli interventi antisismici (comma 4, articolo 119, Dl “Rilancio”), il limite di spesa è pari a 96 mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l’abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate)
  • per gli interventi di riqualificazione energetica (commi 1 e 2 dell’articolo 119), il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all’unità abitativa, trattandosi dell’unico immobile dotato di preesistente impianto di riscaldamento.

Quindi nessuna possibilità di moltiplicare tetto di spesa per la coibentazione considerando anche le pertinenze, come nel caso dei condomini (>> leggi anche l’articolo La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus), ma ammontare calcolabile solo sul numero delle unità immobiliari riscaldate presenti nella stessa costruzione.

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Immagine: iStock/Chainarong Prasertthai

Articolo pubblicato da ediltecnico.it

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