Quattro appartamenti e quattro pertinenze in un unico fabbricato: il proprietario ha diritto al Superbonus oppure no, visto che visto il numero totale degli immobili è pari a otto, mentre l’agevolazione è riconosciuta dalla legge per i proprietari unici di fabbricati con un massimo di quattro unità immobiliari?
E, se l’agevolazione è possibile, come devono essere effettuati i conteggi del tetto di spesa: solo sugli immobili per uso abitativo o contando anche i locali commerciali? La domanda è al centro di un’interrogazione presentata da una serie di deputati del PD al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce del fatto che nonostante chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate la norma continua ad essere confusa.
La risposta, in forma scritta, è arrivata dall’ufficio legislativo del Ministero e rimette in discussione l’ultima interpretazione restrittiva fornita dalle Entrate, tornando ad equiparare di fatto l’immobile di un unico proprietario a un mini condominio.
Numero immobili, quali conti per l’agevolazione?
La prima questione riguarda dunque il numero di immobili presenti nel fabbricato che consentono di ottenere l’agevolazione. Il quesito è molto preciso: si chiede un’interpretazione autentica sulla questione del numero di unità immobiliari intestate a un unico proprietario che consentono di avere l’agevolazione. In pratica nel caso di un fabbricato con quattro appartamenti e quattro immobili di categoria C2 accatastati come pertinenza, l’agevolazione spetta sì o no?
La risposta, messa per iscritto, è chiara: “Si ritiene – si legge infatti nel testo – che in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Pertanto può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario dell’edificio composto da quattro unità immobiliari e quattro pertinenze che realizza interventi finalizzati risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio”.
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Tetti di spesa, come regolarsi?
L’altra questione posta riguarda il calcolo dei tetti di spesa. Di recente, infatti, con la risposta 242 del 13 aprile scorso l’Agenzia aveva sostenuto che ai fini del tetto di spesa per il Superbonus in caso di un edificio composto da un immobile con pertinenza distintamente accatastata e altri due locali commerciali non di pertinenza, le unità immobiliari da considerare ai fini del calcolo del tetto di spesa sono tre per il Super Sismabonus, e solo una per il Super Ecobonus, in quanto il conteggio deve far riferimento al solo immobile dotato di riscaldamento (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).
Di parere opposto l’ufficio legislativo del Ministero dell’Economia che, invece, rifacendosi alla circolare 30 del 22 dicembre ribadisce che “conformemente a quanto previsto per l’Ecobonus e per il Sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero degli da immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”.
A conti fatti, due interpretazioni diverse, che non fanno che aumentare i dubbi sulla questione.
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Immagine: iStock/adempercem
Articolo pubblicato da ediltecnico.it