Il Superbonus 110%, come si è visto più volte, è utilizzabile oltre che per le prime, anche per le seconde case, comprese le villette unifamiliari, per un massimo di due unità immobiliari, ovviamente riconoscendo le detrazioni dei lavori sulle parti comuni del fabbricato. Questo anche in caso di demolizioni e ricostruzioni, come ha precisato l’Agenzia nella risposta n. 327/200. Sono esclusi i lavori eseguiti su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali:
- A1 abitazioni di tipo signorile;
- A8 abitazioni in ville;
- A9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Ma convertire un magazzino in civile abitazione è possibile usando il Superbonus? Ecco qui la risposta.
>>> Se ti fa comodo: Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l’elenco con tutti i riferimenti
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Superbonus e cambio di destinazione d’uso
All’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate viene fatta chiarezza sulla possibilità di fruire del Superbonus nel caso in cui l’oggetto degli interventi di efficienza energetica e/o antisismici fosse un magazzino o un deposito (categoria catastale C/2).
Nella circolare n. 24/E è stato definito che è possibile il 110% per gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Ma, non solo, è stato chiarito che è possibile prendere il Superbonus per tutte le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (per esempio, da strumentale agricolo, in abitativo). In questo caso, dovrà essere già segnalato all’inizio che si interverrà su un magazzino o un deposito per trasformarlo in una civile abitazione.
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Tale possibilità – già consentita ai fini del cd ecobonus nonché del cd sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (cfr. da ultimo circolare n. 19/E del 2020) – riguarda anche gli interventi ammessi al Superbonus che non costituisce una “nuova” agevolazione. In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013 poi modificati dalla Legge 160/2019, è possibile fruire del Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma agevolativa – anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come già detto, tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.
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La conversione di un deposito in abitazione è possibile?
Il caso. Un fabbricato è formato da tre unità: l’abitazione di categoria A/3 e le due pertinenze C/6 e C/2. Il proprietario è in possesso di un Permesso di Costruire per una ristrutturazione e riqualificazione energetica con cambio di destinazione d’uso del C/2 ad abitazione. Ultimati i lavori l’immobile sarà accorpato alla casa esistente. Anche se non è sicuro se si uniranno in unico fabbricato o rimarranno due unità separate.
All’interno dell’immobile di pertinenza si trovano due camini che riscaldano l’intero volume. Con il permesso di costruire, vengono autorizzati gli interventi di inserimento del cappotto termico nell’unità C/2, di rifacimento del tetto e di sostituzione degli infissi. Questi lavori prevedono un miglioramento di due classi energetiche del deposito. Il proprietario domanda all’Agenzia delle Entrate se questi interventi siano applicabili con il Superbonus.
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La ristrutturazione con agevolazione al 110%
I lavori sono già iniziati al momento del quesito, con anche l’inserimento di fotovoltaici. Ma la cosa più importante per l’efficientamento energetico è che esiste già un impianto termico (i due camini). Per cui per le caratteristiche dell’immobile C/2 l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di richiedere il Superbonus con il cambio di destinazione a civile abitazione, purché sia stato inserito chiaramente nel titolo (in questo caso nel permesso di costruire). Al 110% si può accedere anche per gli infissi e per l’impianto fotovoltaico, considerati interventi trainati.
Gli infissi dell’altra pertinenza C/6 sono stati sostituiti e anche l’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione e collettori solari termici è stato cambiato in modo da servire tutti i fabbricati.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il miglioramento di due classi energetiche (necessario per accedere al 110%) deve essere certificato per l’intero edificio risultante al termine dei lavori, cioè con l’accorpamento del C/2 con l’A/3.
Alla fine dei lavori, i tecnici incaricati devono rilasciare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) nel quale dichiarano l’effettivo miglioramento energetico dell’intero fabbricato. Nel caso in cui, con i lavori non si riuscisse a raggiungere due classi energetiche superiori, non sarà possibile accedere al Superbonus, ma in quel caso si potrà comunque usufruire dell’ Ecobonus al 65%.
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Articolo pubblicato da ediltecnico.it