venerdì, 10 Maggio 2024
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Immobili occupati abusivamente: l’IMU non è dovuta.

E' bene denunciare tempestivamente l'occupazione in sede penale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 60/2024, depositata il 18 aprile 2024, dopo aver richiamato principi cardine del nostro ordinamento tributario, quali “ogni prelievo tributario deve avere una causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza”, si è occupata, su impulso della Sez. Tributaria della Cassazione, del caso in cui un contribuente (Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l., difesa dallo Studio Di Tanno Associati) che aveva subito l’occupazione abusiva di un proprio immobile, tempestivamente denunciata in sede penale, aveva subìto il silenzio-rifiuto del Comune di Roma alla propria Istanza di Rimborso IMU per gli anni nei quali la struttura era stata abusivamente occupata.

Ebbene, la Corte ha formulato, con la predetta Sentenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, D. Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate con la legge n. 197/2022, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 53, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’imposta nell’ipotesi di immobili abusivamente occupati per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria. Ciò in quanto “la sottrazione all’imposizione (o la sua riduzione) è resa necessaria dal rilievo di una minore o assente capacità contributiva”.

Possiamo quindi affermare finalmente con certezza che il fatto che il proprietario di un immobile abusivamente occupato, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale, debba versare l’IMU, è irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

La Corte stessa fa notare che l’esenzione che ci occupa è già prevista, con effetto dal 1/1/2023, dall’art. 1, co. 81, L. 197/2022 e che pertanto la Sentenza 60/2024 “estende” retroattivamente tale esenzione.

     Dott. Eugenio Romey

Centro Studi Fiscale Confabitare

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