Il principio
Sul punto delle conseguenze economiche della revoca dell’assegnazione della casa familiare, la Cassazione – con ordinanza n. 7961/2024 – ha dettato un esplicito principio di diritto: “In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell’accertamento dei giustificati motivi per l’aumento dell’assegno divorzile, la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l’assegnazione all’altro coniuge, non erano consentite”.
La Corte di cassazione afferma che:
- la revoca dell’assegnazione della casa familiare può essere motivo di revisione, in aumento, dell’assegno divorzile da corrispondere alla moglie che vi abitava con la prole. In particolare, ciò è possibile quando l’immobile rientri nella piena disponibilità dell’obbligato al mantenimento che ne sia proprietario esclusivo.
- l’assegnazione della casa costituisce un’utilità economica ed è parte del mantenimento riconosciuto al coniuge assegnatario, per cui quando il godimento del bene viene meno si crea il presupposto per valutare l’eventuale modifica in meglio dell’assegno.
- L’immobile costituisce sia parte del patrimonio a disposizione dell’obbligato a versare l’assegno divorzile, sia parte del mantenimento stabilito a favore dell’ex assegnatario.
La revoca dell’assegnazione normalmente avviene a causa del venir meno della coabitazione tra il coniuge collocatario ed i figli maggiorenni economicamente autosufficienti.
Avv. Maria Pia Capozza
Area Legale Confabitare Roma