venerdì, 19 Aprile 2024
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Chiarimenti per i titolari di Strutture Ricettive Extralberghiere di Roma

(solo B.&B., CAV, Guest-House, ecc. – NO “LT”)

 

Agli “host” di Roma tentiamo, con questo articolo, di chiarire la maggior parte dei dubbi inerenti le differenze tra:

  • Sospensione standard
  • Sospensione per conversione in Locazioni Transitorie
  • Cessazione

Dal punto di vista strettamente “amministrativo”:
a) Le Strutture Ricettive Extralberghiere (B.&B., CAV, ecc.) “possono” ospitare anche per periodi lunghi (non avendo però alcuna agevolazione fiscale);
b) Gli alloggi dati in “locazione breve” di tipo turistico (ai sensi del D.L. 50/2017) non possono locare in tal modo per oltre 29 notti/30 giorni.

Cosa può accadere se la struttura interrompe la normale attività per problemi pratici, ferie, oppure difficoltà nel reperire gli ospiti ?

CASO A: Sospensione standard

Di base (quindi a prescindere dall’emergenza CoViD), il Regolamento Regionale Lazio n. 8/15 e ss.mm.ii., all’art. 15, comma 1-bis dispone che: “Il titolare o il gestore della struttura provvede a comunicare con apposita nota al SUAP o al SUAR di cui all’articolo 14, i periodi di chiusura temporanea o di sospensione dell’attività a carattere straordinario”.
Normalmente tale chiusura o sospensione è dovuta a ristrutturazioni, periodi di ferie o indisposizione del titolare. Sebbene la norma non preveda espressamente la durata della sospensione, è prassi consolidata consentire un periodo di 12 mesi, eventualmente rinnovabili con ulteriore comunicazione.
La comunicazione di sospensione (che va fatta dai titolari di “strutture ricettive extralberghiere” – B.&B., CAV, Affittacamere – e non anche dai proprietari di alloggi dati in “locazione breve” di tipo turistico) deve riportare i dati della struttura, del titolare e i periodi di sospensione (che non possono essere retroattivi) e va inviata alla PEC protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it

Forniamo un pratico modulo in PDF compilabile:

Modulo sospensione standard- Confabitare Roma

 

CASO B: Sospensione per conversione in Locazioni Transitorie

Al momento, con l’emergenza CoViD e l’interruzione dei flussi turistici, sono state introdotte delle nuove regole, che affiancano quelle standard di cui sopra.
Qualora i “proprietari delle mura” (il conduttore che intende sublocare ed il comodatario – che non può sublocare – sono esclusi da questa normativa) intendano, pur in assenza di turisti, continuare a ricavare un reddito dall’immobile, ottenendo le importanti agevolazioni fiscali legate alle locazioni a canone concordato, dovranno “convertire” temporaneamente la modalità di utilizzo e passare alle vere e proprie Locazioni (in genere, Transitorie).
Ricordiamo che a Roma i Contratti Transitori sono soltanto a Canone Concordato e, nel caso (consigliato) di opzione per la Cedolare Secca, l’aliquota è del 10%. Inoltre, danno diritto alla riduzione del 25% sull’IMU.
A Roma, quindi, non esistono Contratti Transitori “con cedolare al 21%”.

In base al nostro Accordo Territoriale “CUA” come integrato dal nostro “Addendum CoViD” dell’Aprile 2020 Accordo CUA , il Comune di Roma e la Regione Lazio consentono ora che la sospensione avvenga anche a causa della forte riduzione dei flussi turistici, per esigenza di conversione temporanea in Locazione abitativa Transitoria (che a Roma è esclusivamente a canone concordato), con durata che va dal minimo di 31 giorni / 30 notti ad un massimo di 18 mesi, non rinnovabile.

Per questo tipo di esigenza si deve inviare una comunicazione di sospensione dell’attività “per stipula contratto transitorio ai sensi dell’art. 3 dell’Addendum CoVid all’Accordo Territoriale tra Confabitare, Unioncasa ed Assocasa”, con allegata copia del proprio documento di riconoscimento, ai seguenti indirizzi PEC:
protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it
protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it
agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it
Durante il periodo di sospensione, regolarmente comunicato, non si devono effettuare comunicazioni relative al Contributo di Soggiorno (Ge.Co.S.), né al RADAR per i flussi turistici.

Ecco il modulo da utilizzare, in PDF compilabile:

Modulo sospensione per conversione in transitorio – Confabitare Roma

Alla ripresa della normale attività, sarà necessario darne comunicazione agli stessi indirizzi sopra citati.

Si precisa che per poter usufruire di questa facilitazione è necessario inserire nel Contratto (che deve avere uno specifico testo –  Download) i riferimenti dello specifico Accordo Territoriale del 5/3/2019 e, prima di registrare il Contratto, occorre farsi emettere da una delle OO.SS. sottoscrittrici dell’Accordo la prescritta “Attestazione di Rispondenza” del Contratto stesso.

Non sono validi:
1) “Timbri” sul Contratto;
2) Attestazioni eventualmente rilasciate da altre OO.SS. sottoscrittrici di altri Accordi Territoriali.

CASO C) Cessazione dell’attività

Nel caso in cui non si intenda stipulare Contratti Transitori (o Contratti per Studenti, che sono un particolare tipo di Transitori con durata da 6 mesi a 3 anni, ma con primo rinnovo obbligatorio) o si intenda stipulare Contratti con durata superiore ai 18 mesi (anche qualora fossero “per Studenti”) si dovrà cessare definitivamente l’attività.
In tal caso, la Comunicazione di Cessazione deve essere presentata online tramite la funzionalità presente sul portale istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) allegando ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria e copia del documento di riconoscimento.

Per gli alloggi che vengono locati con Contratti Brevi (definiti brevemente “LB”), per lo più di tipo turistico (definiti brevemente “LT”), al contrario, non bisogna comunicare alcuna sospensione dell’attività (in quanto non è una “attività”). Occorre soltanto ricordarsi di inviare le Comunicazioni trimestrali del Contributo di Soggiorno (Ge.Co.S.) a zero.

Confabitare Roma rimane a disposizione dei tesserati per tutti i necessari chiarimenti.

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