giovedì, 3 Ottobre 2024
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Sostegni bis e partite iva: nuovo fondo perduto senza domanda

sostegni bis

Con il Decreto Sostegni Bis, che vale 14 miliardi di euro, arrivano nuovi aiuti.

Nello specifico all’interno della bozza che circola già da qualche giorno, si parla di nuovo fondo perduto per le partite IVA, che non necessita di domanda e di un contributo a fondo perduto alternativo parametrato dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto Sostegni Bis.

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Contributo a fondo perduto per gli operatori economici

Nella bozza del Decreto Sostegni Bis, si legge all’art. 1 “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici” ai commi da 1 a 4, di un ulteriore contributo a fondo perduto senza obbligo di presentazione della domanda.

I beneficiari sono:

  • tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
  • che hanno presentato istanza e ottenuto il precedente contributo di cui all’art 1 del DL n 41/2021;
  • che non lo abbiano indebitamente percepito o non lo abbiano restituito.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del precedente ed è corrisposto dalla Agenzia delle Entrate con:

  • accredito diretto su conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente
  • ovvero è riconosciuto come credito di imposta nel caso si sia optato per tale modalità per il contributo precedente.

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Contributo a fondo perduto alternativo

La bozza, al comma 5 dello stesso art. 1, introduce invece un contributo a fondo perduto alternativo rivolto a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di partita iva stabiliti nel territorio dello stato che:

  • nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
  • e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 % nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.  La differenza rispetto al precedente, normato al primo decreto Sostegni, è nel periodo temporale di riferimento. Difatti il fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni prendeva in considerazione l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 che doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

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Per determinare correttamente gli importi suddetti si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.

Nella bozza viene precisato però che il contributo è alternativo a quello previsto dai commi precedenti (da 1 a 4) ossia i soggetti che a seguito della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art. 1 del DL n 41 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo stesso.

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Come viene stabilito l’ammontare del fondo perduto alternativo?

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale:

  • alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
  • e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
    • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
    • 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
    • 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione;
    • 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni;
    • 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti l’importo del contributo non può superare i 150 mila euro.

Va poi precisato che il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il contribuente, può scegliere di riconoscere il contributo sotto forma di credito di imposta da utilizzare il compensazione.

Attenzione, però perché il contributo di cui al comma 5 deve essere richiesto mediante presentazione in via telematica alla Agenzia delle Entrate di apposita istanza entro sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica appositamente prevista. Come accaduto per il precedente contributo, l’agenzia delle Entrate mediante un apposito provvedimento fornirà modalità e termini di presentazione delle domande.

Specifichiamo che si tratta di un contributo alternativo, pertanto i soggetti che, in virtù della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art 1 del DL n 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato ai sensi del presente articolo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia.

>> Scarica il pdf della bozza del Decreto Sostegni Bis <<

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Articolo pubblicato da ediltecnico.it

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