sabato, 14 Dicembre 2024
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Segnalazione Certificata Agibilità, procedura e di chi è la responsabilità

Già da anni il Certificato di Agibilità (art. 24 DPR 380/2001) è stato mandato in pensione (tramite il Decreto legislativo 222/2016). Ora per la normativa vale la Segnalazione Certificata di Agibilità, descritta e regolamentata nel medesimo articolo n. 24 aggiornato.

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Cos’è cambiato?

La normativa ora prevede che l’agibilità dell’immobile non sia più certificata dal Comune a seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria, ma sia certificata dal Tecnico Abilitato previo recupero ed accertamento di tutti i documenti attestanti le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto la normativa vigente.

Procedimento:

Prima, l’iter di rilascio del Certificato di agibilità era il seguente:

  • Presentazione richiesta di rilascio del Certificato entro 15gg dalla comunicazione di Fine Lavori corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile.
  • Rilascio del Certificato di Agibilità da parte dell’Ufficio Pubblico entro 30giorni oppure comunicazione con richiesta di integrazioni o documenti mancanti.

Il nuovo iter è:

  • Presentazione Segnalazione Certificata di Agibilità entro 15gg dalla comunicazione di Fine Lavori corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile.
  • 30 giorni di tempo per il controllo della documentazione da parte dell’Ufficio Preposto ed eventualmente richiedere integrazioni o precisazioni.

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Allegati necessari:

  • Attestazione di asseverazione delle condizioni di sicurezza
  • Documentazione relativa al collaudo statico opere strutturali
  • Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche
  • Documentazione catastale aggiornata
  • Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti quali certificazioni di conformità e collaudo
  • Documentazione relativa all’isolamento termico e certificazione APE
  • Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi (d.P.R. 1/8/2011 n° 151)
  • Documentazione relativa all’anagrafe delle unità immobiliari
  • Documentazione relativa agli allacciamenti impiantistici
  • Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico

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Cosa conservare:

Per dimostrare la sussistenza delle condizioni di Agibilità dell’immobile, bisogna conservare copia della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata dal Tecnico Abilitato con indicazione del numero di protocollo rilasciato dagli Uffici Comunali.

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Considerazioni finali

Come avrete potuto immaginare, la vera novità è che la Certificazione di Agibilità sarà valida dalla data di presentazione (protocollo); quindi in frangenti dove si necessita in tempi brevi della Certificazione di Agibilità dell’immobile, la proprietà riesce a non attendere i 30 giorni prima previsti.

Certo quanto detto prima è vero, ma a che “prezzo”?

Se prima la responsabilità ricadeva sull’Ufficio pubblico in caso di errore nella documentazione non rilevato per disattenzione dell’impiegata ora la totale responsabilità ricade sui tecnici certificatori, che in caso di dichiarazione falsa dovranno assumersi tutti i rischi previsti dalla legge.

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Articolo pubblicato da ediltecnico.it

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