L’art. 1669 cod. civ., benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell’esigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. Conseguentemente, l’azione di responsabilità prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l’immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest’ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali possono fruire del termine annuale di decadenza. (F. C.).
Fonte: Il Sole 24 Ore Clicca per ascoltare il testo! Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 8 maggio 2013, n. 10893 – Massima redazionale – Contratti immobiliari – appalto privato – rovina e difetti di cose immobili – responsabilità dellappaltatore – azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. – natura extracontrattuale – esperibilità nei confronti del costruttore venditore da parte degli acquirenti – termine annuale di decadenza. Lart. 1669 cod. civ., benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dellesigenza di carattere generale della conservazione e funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata. Conseguentemente, lazione di responsabilità prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale limmobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di questultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali possono fruire del termine annuale di decadenza. (F. C.). Fonte: Il Sole 24 Ore
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