La linea guida prestazioni ingegneria antincendio è stata approvata il 3 luglio 2019.
Dopo la presentazione del documento sono pervenute alcune valutazioni e contributi da parte degli Ordini che hanno portato ad una rielaborazione dello stesso, da parte del GdL Sicurezza che ha introdotto modifiche ed integrazioni (GTT.4 – CNI_24).
Di accompagnamento alla linea guida è stato predisposto un software che supporta la gestione dell’impegno professionale in materia di sicurezza antincendio.
Il documento, formulato dal gruppo di lavoro GTT.4 del CNI, è liberamente derivata da uno studio prodotto dalla Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia (CROIL) e si rivolge sia ai tecnici sia ai committenti, dato che quantifica i parametri corrispondenti all’impegno professionale e specifica le prestazioni di ingegneria antincendio che il committente può richiedere al professionista.
Sia la linea guida, sia il software sono scaricabili a fondo articolo e sono presenti sul sito del CNI.
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Come calcolare l’impegno del professionista antincendio?
Per la determinazione dell’impegno professionale relativo alle prestazioni in materia di sicurezza antincendio, nella guida viene mostrato il calcolo.
Il valore di riferimento può corrispondere al numero di ore equivalenti necessario per l’espletamento delle attività professionali, ed è comprensivo sia degli oneri connessi all’assunzione della responsabilità del professionista, sia degli oneri accessori e delle spese.
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La linea guida fa un focus sulle prestazioni che possono essere assegnate ad un ingegnere che segue la sicurezza antincendio, suddividendole in tre fasi:
- FASE 1 – Progetto di Prevenzione Incendi
- FASE 2 – Assistenza alla direzione lavori e adempimenti per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini Antincendio (SCIA)
- FASE 3 – Adempimenti per l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio
Nella Linea guida prestazioni ingegneria antincendio non sono stimate le attività accessorie, da stimare a discrezione, tra cui i rilievi e relativa restituzione grafica.
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FASE 1 – progetto di Prevenzione Incendi
In merito a questa fase, il documento spiega che per attività di progettazione si intende l’attività progettuale finalizzata all’ottenimento del parere di conformità antincendio e/o alla dimostrazione della correttezza delle scelte progettuali e della loro rispondenza alla normativa vigente.
Viene inoltre ricordato che la progettazione antincendio comporta la produzione di idonea documentazione, come definito nell’allegato I al D.M. 07/08/2012.
Questa fase è propedeutica alla successiva progettazione esecutiva, inoltre gli elaborati che il professionista è tenuto a fornire in Fase 1, non costituiscono il progetto esecutivo delle singole opere antincendio, ma devono consentire l’esatta identificazione e collocazione delle stesse.
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FASE 2 – assistenza alla DL ed adempimenti per la SCIA
Rientrano tra le prestazioni fornite dal professionista antincendio, in fase due:
- assistenza alla Direzione Lavori generale
- valutazione di resistenza al fuoco di elementi portanti e/o separanti
- certificazione di impianti
- predisposizione asseverazione e S.C.I.A
L’assistenza alla direzione lavori e gli adempimenti per la SCIA ai fini antincendio sono espressi da un parametro/valore di riferimento determinato tramite coefficienti correlati alle specifiche prestazioni formulati sulla base del parametro di riferimento e/o sul numero di elementi presi in considerazione.
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FASE 3 – eventuale richiesta di rinnovo periodico
In riferimento al dPR n. 151/2011 ed in particolare agli artt. 5 e 6, al dm 07/08/2012, rientrano tra le prestazioni ingegneria antincendio, in fase tre:
- predisposizione attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio previa acquisizione da parte del professionista, presso il Committente, della documentazione relativa all’attività (progetti, certificati, dichiarazioni, atti autorizzativi, ecc.);
- esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio oggetto di asseverazione, espressamente menzionati nel C.P.I. e/o S.C.I.A. in fase di rinnovo;
- esecuzione di visite ricognitive, nel numero ritenuto necessario, con prove, controlli e quanto ritenuto opportuno per potersi ragionevolmente formare la convinzione della efficienza dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati, finalizzati alla protezione passiva di cui al punto A.3 dell’allegato al D.M. 16/2/2007;
- redazione della documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del D.M. dell’Interno del 07/08/2012 per eventuali interventi di modifica rispetto al precedente CPI o SCIA.
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Attenzione! Nella guida si legge che nel caso in cui il professionista non ritenga efficienti e/o funzionali i suddetti sistemi, impianti e/o prodotti, rispetto alle SCIA/CPI, è tenuto a fornire al committente relazione dettagliata delle manchevolezze o anomalie riscontrate. In tal caso, il committente potrà provvedere alle sistemazioni richieste e richiedere nuovamente al professionista l’esecuzione della verifica.
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Articolo pubblicato da ediltecnico.it