venerdì, 19 Aprile 2024
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La prassi del Tribunale di Roma in materia di Esecuzioni su immobili di Edilizia Convenzionata

La concreta applicazione delle novità della Legge di Bilancio 2021 a Roma

 

L’art. 1 co. 376-377-378-379 L. 178/2020 sanziona con la nullità le procedure esecutive aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche quando il creditore procedente non ne abbia dato notizia previa formale comunicazione, tramite PEC, agli uffici competenti del Comune ove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. 

La nullità è rilevabile d’ufficio e può essere eccepita anche su iniziativa delle parti.

Il legislatore ha quindi desiderato riaffermare la funzione di interesse sociale del sistema di edilizia residenziale convenzionata e apprestare una tutela in favore degli operatori pubblici che ne hanno finanziato la realizzazione.

Nella concreta applicazione della norma, il Tribunale di Roma, accertata la sussistenza dei requisiti di legge, sta provvedendo a sospendere le procedure esecutive in corso, onerando il creditore procedente a darne formale notizia al Comune e all’ente erogatore del finanziamento.

E’ da ritenersi, inoltre, ed è un aspetto della massima importanza, che dall’interpretazione della norma dovrà derivarne anche l’emissione dell’ordinanza di vendita del compendio pignorato al prezzo massimo di cessione (PMC) e non a libero mercato, con nuove prospettive per la conclusione di accordi stragiudiziali tra la parte esecutata e gli istituti di credito.

Confabitare Roma rimane a disposizione dei propri associati, proprietari di immobili che rientrino nella suddetta fattispecie, per l’assistenza legata a questi nuovi scenari.

Avv. Eleonora Panagia

Centro Studi Confabitare Roma

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