La detraibilità del sistema VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) mediante Eco e Superbonus è stata oggetto di dubbi e incertezze, ma con la nuova FAQ ENEA 16D si fa maggiore chiarezza sulla questione già oggetto della risposta n.90 dell’8 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico il contribuente chiede, nella risposta n.90, se il sistema VMC rientra tra gli interventi di realizzazione dell’impiantistica idro-termo sanitaria (quindi se è detraibile con Superbonus) al fine di evitare muffe ed umidità e garantire l’efficienza energetica in edifici provvisti di involucro altamente isolanti.
Entrate, in risposta, spiega che il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili e al completamento dell’intervento agevolato, a condizione però che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento.
Con la nuova FAQ, l’Agenzia torna sul caso e spiega quando è applicabile l’agevolazione Eco e Superbonus in caso di installazione di un sistema di VMC.
Di seguito il chiarimento.
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VMC Eco e Superbonus: quando è detraibile?
La nuova domanda, alla quale risponde ENEA, è:
“Vorrei sapere se l’installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con l’Ecobonus?”
In caso di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, ENEA risponde facendo riferimento all’Allegato I del Decreto requisiti Minimi del 26 giugno 2015. Nel dettaglio viene precisato che al paragrafo 2.3, punto 2, quando si parla di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, e di interventi sulle strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, così come previsto dalla UNI EN ISO 13788.
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Fondamentali per garantire l’assenza di muffe sono:
- i ricambi d’aria naturale, così come indicato nella norma UNI-TS 11300-1,
- la correzione dei ponti termici.
Tuttavia, pur attuando le misure sopra citate, non è detto che la formazione di muffe o condense non si presenti, per questo i sistemi di VMC rappresentano una valida soluzione tecnica e pertanto risultano ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati.
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Quando la VMC risulta essere l’unica soluzione attuabile?
Come dimostrare che la VMC è l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici?
Enea spiega che in tal caso è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnico dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto.
Attraverso la relazione, il tecnico dovrà anche dimostrare che il sistema di VMC installato porti ad un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici e un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete. Risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
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La VMC è detraibile se associata alla sostituzione del climatizzatore invernale?
ENEA ritiene che i sistemi di VMC possono accedere ad Eco e Superbonus anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati.
I sistemi di VMC, in questi casi, risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Va di nuovo ribadito che il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Di conseguenza risultano ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.
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Articolo pubblicato da ediltecnico.it