Il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 28 del decreto Rilancio si applica anche ai contratti di affitto di azienda, a condizione che sia previsto l’utilizzo di almeno un immobile a uso non abitativo. In questo caso il tax credit previsto scende dalla misura ordinaria del 60% al 30% del canone
di Gian Paolo Ranocchi
Il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 28 del decreto Rilancio si applica anche ai contratti di affitto di azienda, a condizione che sia previsto l’utilizzo di almeno un immobile a uso non abitativo. In questo caso il tax credit previsto scende dalla misura ordinaria del 60% al 30% del canone
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Il credito d’imposta disciplinato dall’articolo 28 del decreto Rilancio si applica anche ai contratti di affitto di azienda, a condizione che nell’ambito dello stesso sia previsto l’utilizzo di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In questo caso il tax credit previsto scende dalla misura ordinaria del 60% al 30% del canone. Oltre al rispetto dei requisiti soggettivi richiesti dal decreto l’accesso è comunque condizionato al fatto che il canone mensile sia stato effettivamente corrisposto. Il periodo agevolato resta il medesimo: canoni di marzo, aprile e maggio 2020, salvo che per il settore turistico e agrituristico stagionale per il quale il trimestre slitta in avanti di un mese (aprile, maggio e giugno).
L’apertura è apprezzabile perché era irrazionale ed ingiusto escludere dall’agevolazione coloro che gestiscono l’attività in regime di affitto di azienda come, invece, avveniva in costanza delle disposizioni previste dall’articolo 65 del Dl “cura Italia”.
La riduzione del bonus dal 60% al 30% nell’ambito dei canoni di locazione dei contratti di affitto di azienda va evidentemente ricercata nel fatto che il Governo ha inteso agevolare la sola quota di costo del canone riferita all’uso dell’immobile. E dato che nei contratti citati si è in presenza di accordi che remunerano l’utilizzo di un “complesso organizzato”, la misura ordinaria dell’agevolazione individuata nel 60% del canone è stata forfettariamente dimezzata. Ecco quindi il 30% a prescindere, va detto, da quale sia effettivamente l’incidenza del valore dell’immobile utilizzato (o degli immobili se sono più di uno) sul canone complessivo.
Il presupposto per accedere al tax credit locazioni è che il contratto di affitto d’azienda includa la concessione in locazione o godimento di almeno un immobile destinato allo svolgimento delle attività previste dalla norma. La circolare 14/E ha precisato che per l’accesso al bonus è sufficiente che almeno uno degli immobili rientranti nel contratto di affitto di azienda, risponda ai requisiti di destinazione d’uso richiesti dal decreto legge.
Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore