sabato, 2 Novembre 2024
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Superbonus del 110% per cappotti termici, caldaie, sismabonus e fotovoltaico

interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione (ammontare delle spese non superiore a 30mila euro, compreso lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito).

Ecobonus collegato ai lavori maggiori
Queste percentuali così favorevoli si applicano a tutti gli interventi oggi incentivati con l’ecobonus «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi» elencati prima. Vengono, cioé, agganciati dagli interventi trainanti ad alta efficienza energetica. Ad esempio, il cambio delle finestre nel contesto di un cappotto termico con i requisiti indicati in precedenza, sarà detraibile al 110% entro i limiti di spesa propri degli infissi (qui servirà un chiarimento, perché la legge sull’ecobonus indica una detrazione massima di 60mila euro, non una spesa massima; pare scontato, comunque, che l’intervento avrà un plafond distinto).

Per poter accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».

Sismabonus e polizza contro i rischi
Quanto al sismabonus, l’incentivo viene portato al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione con la stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, spetterà una detrazione sulla polizza nella misura del 90 per cento. Da queste disposizioni sono esclusi gli edifici in zona sismica 4 (già oggi esclusi dal sismabonus).

Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale
dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo.

Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore

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