venerdì, 19 Aprile 2024
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Negozi chiusi per l’emergenza: come gestire i contratti d’affitto

coronavirus

Il locatore paga le imposte sul canone da contratto, ma se accorda una sconto (anche temporeaneo) la registrazione è esente da imposte

di Cristiano Dell’Oste


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3′ di lettura

Saracinesche abbassate, insegne spente, porte chiuse: i tanti negozi alle prese con la serrata imposta dal coronavirus sono un’immagine preoccupante non solo come simbolo dell’emergenza sanitaria, ma anche per le ricadute economiche. La domanda riguarda il “come” e il “quando” potranno riaprire tante attività, già duramente provate dalla concorrenza del commercio elettronico. Ma c’è anche un altro aspetto rilevante: la gestione del contratto d’affitto. Infatti, tra i tanti costi fissi cui devono far fronte gli esercenti, spesso ci sono anche i canoni di locazione. Che rappresentano – al tempo stesso – una fonte di reddito per molti locatori (per lo più privati: famiglie o piccoli investitori, in un Paese a proprietà diffusa come l’Italia).

Secondo gli ultimi dati del dipartimento delle Finanze, i negozi affittati sono poco più di 809mila, su un totale di 1,5 milioni di unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (quella dei negozi, per l’appunto). È su questo insieme di contratti che si abbatte l’emergenza del coronavirus. Ed è appena il caso di ricordare che nel decreto Milleproroghe non è stata confermata per i contratti stipulati dal 2020 la cedolare secca sulle locazioni commerciali.

Nei giorni scorsi il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha chiesto via Twitter un tris di interventi:
1. una copertura economica da parte dello Stato;
2. che i locatori non paghino Irpef o Ires sui canoni non percepiti;
3. che siano sollevati dall’Imu.

Per il momento, però, la normativa rimane molto rigida (la legge 392 che regola i contratti “6+6” è ancora quella del 1978) e non offre grandi strumenti alle parti per venirsi incontro. Dando per scontato che entrambe le parti vogliano fare il possibile per tenere in vita il contratto, in concreto possono porsi due situazioni differenti.

La dilazione in via «amichevole»
Se il negoziante è in difficoltà con i pagamenti e il proprietario gli accorda un versamento ritardato o dilazionato del canone, anche solo in via di fatto, bisogna ricordare che dovrà comunque versare le imposte sulle somme “maturate” (cioè quelle che risultano da contratto) anziché su quelle effettivamente incassate. Lo prevede l’articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore

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