venerdì, 1 Novembre 2024
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Mutui prima casa, parte la sospensione delle rate per coronavirus

La richiesta
Alla domanda andrà allegato il provvedimento che autorizza un trattamento di sostegno al reddito, come l’indennità di disoccupazione, o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità. In questo documento andranno riportati il tempo di sospensione e la percentuale di riduzione dell’orario.

Nessuna commissione extra
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo – va sottolineato – non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza la richiesta di garanzie aggiuntive.

Autonomi e professionisti
Ci sono, poi, le regole per gli autonomi e i professionisti, che si applicheranno fino al 17 dicembre. Per accedere al congelamento bisognerà presentare un’autocertificazione che attesti di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.

Niente Isee
Per accedere al Fondo, in deroga alle regole ordinarie, non serve presentare l’Isee. E, anche in questo caso, il limite massimo per la sospensione del mutuo è pari a 18 mesi. I mutui per i quali, al momento della presentazione della domanda, sia ripreso da almeno tre mesi l’ammortamento regolare delle rate potranno accedere alla sospensione, senza limitazioni. Per loro non si terrà conto delle sospensioni già concesse.

I paletti da considerare
Alcuni punti, comunque, andranno considerati. Ci sono dei requisiti di base per accedere alla moratoria che restano in piedi. Potrà, ad esempio, presentare domanda solo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo di importo non superiore a 250mila euro. Inoltre, bisogna considerare che lo stop riguarda la quota di interesse, che verrà rimborsata dal fondo alle banche solo per il 50%: il resto rimane a carico del titolare del finanziamento. Inoltre, la quota capitale resterà intatta e il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato.

Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore

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