sabato, 14 Dicembre 2024
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Condominio: così l’ascensore in sicurezza. Utilizzo, installazione costi e risparmi fiscali

Il bonus ristrutturazione non è cumulabile con la detrazione del 19% prevista dalla legge 104/1992 per le spese sanitarie. Inoltre, per l’acquisto e l’installazione dell’ascensore si applica un’aliquota Iva agevolata pari al 4%. La legge 13/1989 prevede, infine, un contributo statale a fondo perduto erogato dalle singole Regioni. Le domande per usufruirne vanno presentate al Comune di residenza e ubicazione dell’immobile oggetto dell’intervento. Per costi fino a 2.582,28 euro è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta; per costi da 2.582,28 a 12.911,42 euro è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta; per costi da 12.911,42 a 51.645,69 euro è aumentato di un ulteriore 5 per cento.

Può capitare, infine, che il condominio non riesca a deliberare l’installazione, in tal caso, entro tre mesi dalla richiesta redatta per iscritto dalla persona disabile, quest’ultima (o il suo legale rappresentante) può installare a proprie spese l’impianto, il servoscala ovvero «strutture mobili e facilmente removibili», nonché modificare l’ampiezza delle porte d’ingresso all’edificio, all’ascensore o alle rampe del garage.

Adeguamento dell’ascensore alle normative europee
Fra gli obblighi dell’amministratore c’è anche quello di procedere all’adeguamento dell’impianto alle ultime normative comunitarie in tema di sicurezza. La decisione deve essere deliberata dall’assemblea, ma non sempre è chiaro quale criterio applicare per ripartire la spesa. In presenza di un regolamento condominiale contrattuale che stabilisca gli oneri di contribuzione, è quest’ultimo a prevalere. In assenza di regolamento, occorre rifarsi al Codice civile e alla giurisprudenza. In proposito, esistono due orientamenti: il primo equipara l’adeguamento normativo alla manutenzione e per suddividere i costi applica il criterio previsto dall’articolo 1124 del Codice civile. Il secondo orientamento (divenuto minoritario) esclude, invece, che le opere di adeguamento abbiano a che fare con l’utilizzo dell’impianto, paragonandole alle spese di installazione. La ripartizione andrebbe quindi effettuata a norma dell’articolo 1123, comma 1, ossia in proporzione ai soli millesimi di proprietà.

È bene ricordare che l’adeguamento normativo è obbligatorio solo per gli ascensori costruiti prima del 1999, data di entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica 162/1999. Ciò significa che solo gli impianti installati dopo il luglio del 1999 devono essere in possesso di determinati requisiti, fra cui il dispositivo di allineamento obbligatorio al piano, l’illuminazione d’emergenza in cabina o l’installazione di dispositivi di comunicazioni bidirezionali collegati a una centrale di soccorso.

Ascensore esterno, ok anche se riduce la veduta
In alcuni condomìni lo spazio nel vano scala non è sufficiente per installare un ascensore tradizionale e così l’unica alternativa, a patto che le caratteristiche strutturali dello stabile lo consentano, è realizzare un impianto esterno. Per l’installazione ex novo valgono le maggioranze previste per gli altri ascensori, ma cosa succede se l’ascensore esterno pregiudica la veduta di uno o più condòmini? La sentenza della Cassazione n. 30838 del 26 novembre 2019 ha chiarito che «l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, cioè è assimilabile, quanto ai princìpi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari». Secondo i giudici occorre tenere conto «del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all’eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall’effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati». E pertanto «ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 Codice civile, deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale».

Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore

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