
Il rispetto deirequisiti igienico-sanitarinella progettazione e realizzazione degli interventi edilizi è importante sia per la relativadichiarazione di conformità, che per il rilascio delcertificato di agibilitàdel complesso edilizio o delle singole unità immobiliari che ne fanno parte.
La principale norma di riferimento è ildecreto ministeriale (sanità) 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”, che stabilisce le regole fondamentali da rispettare, di seguito riportate.
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Requisiti igienico-sanitari degli ambienti residenziali
L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazioneè fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40per:
– corridoi;
– disimpegni in genere;
– bagni;
– gabinetti;
– ripostigli.
Nei Comuni montani al di sopra dei m 1.000sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzionedell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.
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Lealtezze minimedi cui sopra possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione e a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti:
– idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo unamaggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili;
– la possibilità di unaadeguata ventilazione naturalefavorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
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Requisiti minimi
Per ogni abitante deve essere assicurata unasuperficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Lestanze da lettodebbono avere una superficie minima dimq 9, se per una persona, e dimq 14, se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di unastanza di soggiorno di almeno mq 14.
Finestre e aperture
Debbono essere provvisti difinestra apribile:
– le stanze da letto;
– il soggiorno;
– la cucina.
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Ferma restandol’altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i Comuni situati al di sopra dei m. 1.000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte di mt 2.55,l’alloggio mono stanza, per una persona, deve avere unasuperficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore amq 38, se per due persone.
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Riscaldamento
Gli alloggi debbono essere dotati diimpianti di riscaldamentoove le condizioni climatiche lo richiedano.
Latemperatura di progettodell’aria interna deve essere compresatra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delleparti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
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Luce e rapporti aperture
Tuttii locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostiglidebbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.
Per ciascun locale d’abitazione,l’ampiezza della finestradeve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribilenon dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Pergli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenzialeoccorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali,l’adozione di dimensioni unificate di finestree, quindi, dei relativi infissi.
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggidiano luogo a condizioni chenon consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere allaventilazione meccanica centralizzataimmettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
È comunque daassicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioninei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il “posto di cottura“, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguata-mentemunito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
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Stanza da bagno
Lastanza da bagnodeve essere fornita diapertura all’esternoper il ricambio dell’aria o dotata diimpianto di aspirazione meccanica.
Nellestanze da bagnosprovviste di apertura all’esternoè proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici:
– vaso;
– bidet;
– vasca da bagno ovverodoccia;
– lavabo.
I materiali utilizzatiper le costruzioni di alloggi e la loro messa in operadebbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambientiper quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
All’uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standard consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
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Articolo pubblicato daediltecnico.it

