lunedì, 16 Giugno 2025
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L’opposizione tardiva alla convalida di sfratto

Da quando decorre il termine ?

L’opposizione tardiva alla convalida di sfratto è regolata dall’art. 668 del Codice di Procedura Civile, il quale prevede che l’intimato può proporre opposizione se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Tuttavia, l’opposizione non è più ammessa se sono decorsi dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione.

Da quando decorre il termine?

Il termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva decorre dall’inizio dell’esecuzione.

La giurisprudenza ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 80/2005, l’inizio dell’esecuzione non coincide più con l’accesso dell’ufficiale giudiziario per il rilascio, ma con la notifica della significazione di sfratto ex art. 608 c.p.c.

Cosa è la significazione di sfratto ex art. 608 c.p.c.

La significazione di sfratto è l’atto con cui l’ufficiale giudiziario comunica al conduttore la data in cui procederà all’esecuzione forzata per il rilascio dell’immobile. La notifica di tale atto segna l’inizio dell’esecuzione e, quindi, il momento da cui decorre il termine di dieci giorni per proporre opposizione tardiva.

Pertanto, il termine per proporre opposizione tardiva alla convalida di sfratto decorre dalla notifica della significazione di sfratto ex art. 608 c.p.c.

Se l’opposizione non viene proposta entro dieci giorni da tale notifica, non è più ammessa.

 

Avv. Federico Bocchini

Presidente Centro Studi Giuridici nazionale Confabitare

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