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Fatture false Superbonus, si rischia la reclusione

Se i lavori vengono eseguiti solo in parte, in modalità differenti rispetto alla descrizione certificata dai documenti o non vengono per nulla eseguiti, allora il primo beneficiario del Superbonus (ad esempio il condominio e, pro quota, i singoli condòmini), rischia il reato.

In pratica, succede se gli interventi collegati all’articolo 119 del Dl rilancio, e che risultano da fatture emesse dall’impresa titolare dei lavori, non quadrano con lo stato dei lavori. Il reato è quello dell’articolo 2 del Dlgs 74/2000, rubricato «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti».

Vediamo in dettaglio il caso, dato che non le complicazioni della burocrazia possono agevolare fatture inesatte o bonifici parlanti non validi (che però si possono correggere così).

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Fatture false Superbonus, si rischia la reclusione

Il problema è che a rischiare la reclusione non è solo l’impresa, ma anche un contribuente non tenuto alla redazione delle scritture contabili: di fatto il comma 2 dell’articolo 2 (Dlgs 74/2000) prevede che la condotta possa consistere non solo nella registrazione dei documenti nelle scritture contabili, ma anche, per l’appunto, nella semplice detenzione dei documenti «ai fini di prova nei confronti della amministrazione finanziaria».

La reclusione va da quattro a otto anni e vale per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi.

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Fatture fittizie e Superbonus

Perché il reato sia effettivamente perseguito, occorre che:
– siano state utilizzate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (a monte),
– siano stati indicati elementi passivi fittizi (a valle).

Ma cosa s’intende per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti? Sono fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo (ricevute, scontrini, parcelle e così via), emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

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E cosa si intende per elementi passivi fittizi? In questo caso, va specificato che si intendono non solo «le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili», ma anche «le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta». La nozione ricomprende pertanto, espressamente, anche quegli elementi esogeni rispetto al procedimento di liquidazione del tributo, che insistono dall’esterno sul meccanismo di calcolo di un’imposta lorda, tra cui anche le detrazioni da superbonus, che operano a diretto scomputo di quest’ultima.

L’ultimo aspetto da analizzare, quanto all’elemento oggettivo, riguarda il carattere fittizio o meno dell’elemento passivo (o della detrazione) esercitata per tramite di una documentazione falsamente attestante i suoi presupposti.

Si noti, al riguardo, che per questo reato non sono previste soglie minime quantitative, per cui esso è integrato anche da una detrazione di limitato ammontare.

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False asseverazione

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli (cioè i tecnici abilitati) si applica la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

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I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno, quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

Cosa dice la legge?

DEFINIZIONE: il reato al quale si espone il primo beneficiario dell’agevolazione (ad esempio il condominio e, poi, i singoli condomini) è definito dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000 ed è rubricato «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti».

PENA: è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi.

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Foto: iStock/bagi1998

Articolo pubblicato da ediltecnico.it

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