Home Norme e Tributi Covid-19 e sospensione dei pignoramenti immobiliari: tribunali in ordine sparso

Covid-19 e sospensione dei pignoramenti immobiliari: tribunali in ordine sparso

Quanto agli ausiliari, si precisa che la sospensione deve riguardare anche la loro attività a meno che non sia espressamente richiamata dal custode giudiziario eventualmente già nominato. Non necessaria la riassunzione infine, si precisa, per la riattivazione del procedimento, da ritenersi automatica dal 31 ottobre 2020.

NOLA
Si rivolge direttamente agli ausiliari del giudice la nota del Tribunale di Nola, nella città metropolitana di Napoli, ritenendo, che devono – in linea generale – considerarsi sospesi, per il tempo indicato dalla legge, tutti i termini e le attività facenti capo agli organi della procedura (Giudice dell’esecuzione e ausiliari) che precedono l’aggiudicazione dell’immobile pignorato.

Agli ausiliari del Giudice dell’esecuzione, siano essi custodi, esperti stimatori o professionisti delegati, si chiede pertanto di arrestare la propria attività e segnalare tempestivamente al giudice dell’esecuzione, con apposita relazione il riscontro di due circostanze: che l’immobile pignorato risulti dimora abituale e sia altresì abitato dal debitore esecutato e dal suo nucleo familiare sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020; e che l’immobile pignorato non risulti ancora aggiudicato.

TORINO
Si rivolge agli ausiliari, all’Ordine degli avvocati ed a quello dei commercialisti il Tribunale di Torino. In caso di vendite si precisa che i professionisti delegati non devono procedere alla rifissazione di alcuna vendita, con qualsivoglia modalità, prima che il Giudice depositi nel fascicolo telematico il provvedimento di autorizzazione o sospensione del giudizio.

Quanto ai decreti di trasferimento si precisa che vanno avanti le procedure qualora non riguardino l’abitazione principale; se invece è proprio questo il bene prignorato, si distinguerà tra l’ipotesi in cui non sia ancora stato versato il prezzo, poiché anche questo termine deve ritenersi rientrare nella sospensione sino al 30.10.2020 ; qualora invece l’aggiudicatario abbia già versato il prezzo o ritenga di versarlo, anche durante il periodo di sospensione, il delegato predisporrà comunque la bozza del decreto di trasferimento e la trasmetterà al Giudice per le sue determinazioni.

Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore

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