Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24053, depositata il 28 agosto 2025) segna un punto fermo: quando il giudice ordina il rilascio, lo Stato ha l’obbligo incondizionato di eseguire lo sgombero in tempi ragionevoli.
La Cassazione stabilisce il principio secondo il quale “Nell’ordinamento di uno Stato di diritto, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligo, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che, di per sé stesso, è fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il soggetto danneggiato di provare il dolo o la colpa in capo al personale che di volta in volta è intervenuto”.
“Solo l’assoluta impossibilità (per forza maggiore) di prestare assistenza all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale può giustificare un (temporaneo) diniego da parte delle Autorità, a fronte di una legittima richiesta da parte del giudice o dei suoi ausiliari, sussistendo un diritto soggettivo ad ottenere dall’amministrazione le attività necessarie all’esecuzione forzata del provvedimento, comprese quelle relative all’uso della Forza pubblica, le quali integrano comportamenti dovuti (sempre che non ricorra un’impossibilità determinata da forza maggiore) e non discrezionali”.
In particolare, viene stabilito cosa si intende per “la causa di forza maggiore”, ostativa al rilascio, che “non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la P.A. è tenuta a garantire”.
Nella fattispecie considerata dalla sentenza, sono stati riconosciuti oltre 183 mila euro per il risarcimento dei danni, che sono stati calcolati sulla locazione potenziale perduta. Ognuno dei dieci accessi precedenti, infatti, non era andato in porto o per l’assenza dei servizi sociali (in presenza di bambini), o del medico (nonostante tra gli occupanti figurasse un disabile) o comunque per la mancanza di una soluzione alternativa da offrire agli occupanti.
La Cassazione sottolinea che i rinvii per mere difficoltà organizzative (assenza medico, tensioni, carenza di personale) non sono più ammessi: salvo vera forza maggiore, il ritardo fa scattare la responsabilità risarcitoria del Ministero dell’Interno.
Infine, la Suprema corte chiarisce che “la politica del Welfare compete all’Amministrazione pubblica, ma è estranea all’agire della Forza pubblica, che, se chiamata a dare esecuzione ad un provvedimento giurisdizionale (quale per l’appunto era l’ordine di reintegra (…)), deve limitarsi a dare ad esso esecuzione nei tempi previsti e, in difetto della previsione di un termine, in tempi ragionevoli”.
Il principio rafforza la tutela dei proprietari anche dopo il “Decreto Sicurezza” 2025 (D.L. 48/2025), che ha introdotto il reato di occupazione arbitraria dell’immobile e procedure accelerate di rilascio.
Cosa cambia, in concreto
- Niente alibi: la P.A. non può rinviare per carenze interne; deve organizzare lo sgombero e fornire la forza pubblica.
- Danni risarcibili: quantificabili anche sulla base dei canoni di mercato non percepiti durante l’occupazione.
Cosa fare se il tuo immobile è occupato
- Ottenuto il titolo di rilascio, sollecita formalmente l’Ufficiale Giudiziario e la forza pubblica, conservando tutti i verbali di rinvio.
- Documenta il danno (stime/canoni di mercato, offerte ricevute, costi sostenuti).
- In presenza di ritardi ingiustificati, valuta l’azione risarcitoria contro il Ministero dell’Interno
Avv. Maria Capozza
