Cosa sono gli Accordi Integrativi?
Facciamo un po’ di chiarezza.
Il Decreto Interministeriale MIT + MEF n. 110175 del 16/01/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 15/3/2017, regola le locazioni a canone concordato e più precisamente prevede le linee generali a cui devono attenersi gli Accordi “in sede locale” da stipularsi tra le OO.SS. della Proprietà Edilizia (come noi) e le OO.SS. dell’Inquilinato.
Gli “Accordi in sede locale” sono di due tipi: Accordi Territoriali ed Accordi Integrativi o di Comparto (che sono Accordi “di secondo livello”).
Gli Accordi Territoriali, che hanno natura giuridica di “Accordi Collettivi obbligatori”, precisano le regole delle locazioni a canone concordato applicabili alla c.d. “piccola proprietà” immobiliare.
Ma l’articolo 1 del Decreto Interministeriale (che si riferisce ai Contratti di locazione per esigenze abitative ordinarie, ovvero quelli con durate da 3+2 a 9+2) prescrive, ai commi 5 e 6, che:
5. Per le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà individuate negli accordi territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e per le eventuali aggregazioni di microzone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli accordi territoriali relativi. Tali accordi integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni migliorative per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto. Gli accordi integrativi possono individuare valori massimi del canone, all’interno delle fasce, ai fini dell’applicazione dell’art. 2, comma 3 del decreto 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2008, n. 146.
6. Alla sottoscrizione degli accordi integrativi di cui al comma 5, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro, associazioni Onlus che si occupano di immigrazione, in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
Il Decreto, poi, disciplina in modo analogo anche la materia dei:
· Contratti Transitori (Art. 2 comma 3: Per le proprietà di cui all’art. 1, comma 5, si procede – per i Comuni di cui al comma 2 del presente articolo – mediante accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nello stesso art. 1);
nonché quella dei
· Contratti per Studenti (Art. 3 comma 3: Per le proprietà di cui all’art. 1, comma 5, si procede mediante accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nello stesso art. 1).
Ricapitolando, vi sono alcune Categorie di proprietari immobiliari che prima di poter locare a canone concordato devono stipulare degli Accordi Integrativi. E precisamente:
1. Banche;
2. Assicurazioni;
3. Fondi Immobiliari;
4. Enti Previdenziali, in qualunque forma giuridica costituiti, pubblici o di categoria;
5. Grandi Proprietari, diversi dai precedenti.
Mentre le prime 4 Categorie di proprietari sono individuate in base alla loro natura giuridica, e quindi, se optano per il canone concordato, è obbligo locare i propri abitativi tramite Accordo Integrativo in ogni caso, a prescindere dalla quantità di immobili abitativi posseduti, la quinta Categoria, della quale non fanno parte coloro che possono rientrare nelle prime quattro, viene individuata, a prescindere dalla natura giuridica del proprietario (persona fisica o non fisica), in base alla quantità di immobili abitativi posseduti.
Per questa categoria il Decreto postula delle linee guida, ma demanda agli Accordi Territoriali la fissazione della parametrazione.
Ebbene, Confabitare, nei propri Accordi Territoriali dei Comuni della Città Metropolitana di Roma, ha perimetrato la Categoria dei Grandi Proprietaricome segue: Soggetti fisici o giuridici (tra cui Enti del Terzo Settore, Congregazioni, Arciconfraternite e altre Associazioni religiose, Istituti di Vita Consacrata ed Enti Religiosi in genere di qualsiasi confessione) aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell’ambito territoriale di un Comune, o più di 100 se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale.
Se lei è (o rappresenta) un soggetto rientrante nelle 5 Categorie sopra menzionate ed è interessato a stipulare Contratti a Canone Concordato per i suoi immobili siti a Roma o in un Comune della Provincia, ci contatti al n. 0632091429 oppure agli indirizzi:
· grandiproprietari@confabitareroma.it se Banca, Assicurazione, Ente Previdenziale, Fondo Immobiliare oppure soggetto giuridico (anche Ente del Terzo Settore) o fisico che rientra nella casistica precedente
· entireligiosi@confabitareroma.it se Congregazione, Arciconfraternita o altra Associazione religiosa, Istituto di Vita Consacrata, Ente Religioso in genere, di qualsiasi confessione.
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